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GDPR in sanità: dossier sanitario, log degli accessi e cosa chiede davvero il Garante

Il dato sanitario è una categoria particolare ex art. 9 GDPR e in Italia il Garante lo ha circondato di regole precise: consensi granulari, dossier distinto dal FSE, registro degli accessi conservato 24 mesi, break-the-glass motivato, data breach notificato entro 72 ore. Ecco cosa deve fare, in pratica, una struttura sanitaria o socio-sanitaria.

Normativa · 2 settembre 2026 · 7 min di lettura · Per: tutte le strutture

Se dirigete una struttura sanitaria — ospedale, casa di cura, RSA, poliambulatorio, laboratorio, servizio di cure domiciliari — trattate ogni giorno dati appartenenti alle categorie particolari dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Non basta l'informativa in accettazione: il quadro italiano si completa con i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare le linee guida sul dossier sanitario (2015), il provvedimento sugli amministratori di sistema (2008) e le linee guida sui referti online (2009). Sono questi testi a dire, concretamente, quali consensi raccogliere, cosa tracciare e per quanto tempo.

I consensi: granulari, distinti, revocabili

Il primo errore da evitare è il consenso unico "omnibus" firmato una volta per tutte. I consensi in sanità vanno raccolti in modo granulare, ciascuno con la propria finalità e la propria revocabilità:

  • Consenso al trattamento dei dati per finalità di cura
  • Consenso al dossier sanitario di struttura, distinto da quello per il FSE
  • Consensi e oscuramenti per il Fascicolo Sanitario Elettronico: con il FSE 2.0 l'alimentazione è obbligatoria, il consenso dell'assistito governa la consultazione, con la possibilità di oscurare singoli documenti o episodi
  • Consenso al ritiro dei referti online, richiesto in modo specifico dalle linee guida del Garante del 2009
  • Consensi facoltativi per ricerca e comunicazioni/marketing, sempre separati da quelli di cura
  • Consensi di minori e rappresentanti: deleghe di familiari, tutori e amministratori di sostegno, registrate e revocabili

A questi si aggiunge il consenso informato per prestazione, che è un documento firmato (FEA, firma grafometrica o OTP) da conservare a norma insieme al fascicolo. Ogni consenso deve avere data, firmatario, validità e — quando arriva — la revoca, con traccia di audit.

Dossier sanitario e FSE non sono la stessa cosa

Le linee guida del Garante sul dossier sanitario (2015) distinguono nettamente il dossier di struttura — la documentazione clinica che la singola struttura costruisce sui propri assistiti — dal Fascicolo Sanitario Elettronico, che aggrega documenti a livello regionale e nazionale. I due strumenti richiedono consensi separati, e l'assistito può chiedere l'oscuramento di singoli documenti o episodi. Attenzione: con le regole tecniche del FSE 2.0 (DM 7/9/2023 e DM 30/12/2024) l'obbligo di alimentare il Fascicolo entro 5 giorni riguarda tutte le strutture, anche private non accreditate, dal 31/03/2026 — quindi consensi e oscuramenti vanno gestiti alla fonte, nel momento in cui il documento nasce.

Il registro degli accessi: log immutabile per 24 mesi

Ogni accesso a dati sanitari va tracciato in un log immutabile — chi ha aperto quale cartella, quando, con quale ruolo — conservato per 24 mesi e consultabile dal DPO. È la misura che il Garante verifica per prima in caso di ispezione o di segnalazione di un accesso abusivo, ed è la ragione per cui il log non può essere un file modificabile a posteriori.

L'accesso alla documentazione deve seguire il principio della presa in carico: ogni professionista vede i pazienti in carico alla propria unità operativa o al proprio servizio, secondo ruoli e permessi (RBAC). L'eccezione è il cosiddetto break-the-glass: in urgenza un medico può aprire una cartella fuori dal proprio perimetro, ma con motivazione obbligatoria, generazione di un alert e traccia permanente nel log, che il DPO verifica.

C'è poi il provvedimento del Garante del 2008 sugli amministratori di sistema: le utenze amministrative e tecniche vanno censite e i loro accessi tracciati, esattamente come quelli clinici.

Conservazione: i termini da presidiare

CosaTermineRiferimento nelle fonti
Log degli accessi24 mesi, immutabileProvvedimenti Garante (dossier sanitario, amministratori di sistema)
Cartella clinicaConservazione illimitataPrassi ministeriale richiamata dalle linee guida di conservazione
Referti10 anniLinee guida AgID / normativa di conservazione
Copia della cartella al pazienteEntro 7 giorni dalla richiestaL. 24/2017, art. 4
Invio dei documenti al FSE 2.0Entro 5 giorniDM 7/9/2023 e DM 30/12/2024
Notifica data breachEntro 72 oreGDPR

Gli adempimenti organizzativi

  • DPIA (valutazione d'impatto) sui trattamenti a rischio elevato, da aggiornare quando si introducono telemedicina, portali o funzioni di IA
  • Registro dei trattamenti tenuto e aggiornato con il DPO
  • Procedura di data breach con notifica al Garante entro 72 ore
  • MFA (autenticazione a più fattori) e ruoli per unità operativa/nucleo, con segregazione dei dati tra enti
  • Pseudonimizzazione dei dati usati per statistiche, business intelligence e modelli di IA
  • Gestione tracciata delle richieste degli interessati (accesso, rettifica, oscuramento, revoca dei consensi)

Gli errori più frequenti nelle strutture

  • Un unico consenso generico che copre cura, dossier, FSE e marketing: il Garante chiede consensi distinti per finalità
  • Dossier di struttura e FSE trattati con lo stesso consenso, senza possibilità di oscuramento
  • Log degli accessi incompleto, modificabile o non conservato per 24 mesi
  • Accessi d'urgenza a cartelle fuori reparto senza motivazione registrata (break-the-glass non tracciato)
  • Referti pubblicati online senza il consenso specifico e senza regole su credenziali e tempi di disponibilità
  • Utenze di amministratore di sistema non censite né tracciate
  • Deleghe di familiari e amministratori di sostegno gestite a voce, senza registrazione e senza limiti di visibilità
  • Nessuna DPIA quando si attivano nuovi trattamenti (telemonitoraggio, portali, strumenti di IA)

Da sapere

Il registro degli accessi non è un adempimento "informatico" delegabile in toto al fornitore: la titolarità del trattamento resta della struttura. Verificate per iscritto, con il vostro DPO, che il software in uso produca un log immutabile di 24 mesi, gestisca il break-the-glass con motivazione e permetta di rispondere alle richieste degli interessati.

Fonti
Domande frequenti

Le risposte in breve

Per quanto tempo va conservato il log degli accessi ai dati sanitari?

Le misure richiamate dai provvedimenti del Garante prevedono un log degli accessi immutabile conservato per 24 mesi, consultabile dal DPO, che copra sia gli accessi clinici sia le utenze amministrative (provvedimento amministratori di sistema, 2008).

Serve un consenso separato per il dossier sanitario e per il FSE?

Sì. Le linee guida del Garante sul dossier sanitario (2015) distinguono il dossier di struttura dal Fascicolo Sanitario Elettronico: consensi separati, con possibilità per l'assistito di oscurare singoli documenti o episodi.

Cosa dobbiamo fare in caso di data breach?

Attivare la procedura interna, valutare il rischio per gli interessati e notificare il Garante entro 72 ore, documentando l'accaduto nel registro. La procedura va definita prima che serva, insieme al DPO.

Un medico può aprire la cartella di un paziente non in carico?

Solo in urgenza, con il meccanismo del break-the-glass: motivazione obbligatoria, alert e traccia immutabile nel log degli accessi, soggetta a verifica del DPO. L'accesso ordinario segue i ruoli e la presa in carico.

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