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Guide · ADI

Ore ADI delle cooperative: come passare dal dichiarato al verificato

Più cooperative in appalto, ognuna con il proprio strumento, e a fine mese un prospetto di ore da liquidare senza riscontro con il piano di cura. Come si costruisce un controllo serio degli accessi domiciliari: i dati minimi da pretendere, le regole da scrivere prima e i casi limite che fanno saltare i conti.

Guide · 2 settembre 2026 · 6 min di lettura · Per: ASL e distretti

A fine mese il distretto riceve i prospetti delle cooperative che erogano l'ADI in appalto: ore per assistito e per figura professionale, spesso in formati diversi da cooperativa a cooperativa. Il coordinatore dovrebbe verificarli contro il piano deliberato in valutazione — livello di intensità, accessi previsti per figura — ma il riscontro puntuale è impossibile: gli accessi non sono tracciati, i piani vivono altrove e la liquidazione parte "salvo conguagli" che non arrivano mai. E quando una famiglia contesta un accesso mai avvenuto, ricostruire i fatti diventa un'indagine.

Il riferimento è il piano di cura, non il prospetto

Il controllo delle ore non parte dalla fattura della cooperativa ma dal piano: la valutazione ha stabilito un livello di intensità assistenziale (CIA) e un mix di accessi per figura professionale, ed è quel piano che dice quante ore ci si deve aspettare per ciascun assistito. Ogni scostamento va spiegato: accessi aggiuntivi autorizzati, sospensioni per ricovero, chiusure anticipate. Se il piano non è consultabile da chi controlla, il controllo è finto.

I dati minimi da pretendere per ogni accesso

  • Data, ora di inizio e ora di fine dell'accesso.
  • Assistito e operatore, con la figura professionale (OSS, infermiere, fisioterapista).
  • Attività eseguite rispetto a quelle previste dal piano.
  • Luogo dell'accesso, con georeferenziazione se la registrazione avviene da app.
  • Un riscontro dell'avvenuta prestazione (firma, conferma dell'assistito o del caregiver).

Le regole da scrivere prima, non durante il contenzioso

  • Ricovero ospedaliero intercorrente: la presa in carico si sospende con motivo — il tracciato SIAD lo richiede — e gli accessi pianificati nel periodo non sono liquidabili; alla ripresa serve una rivalutazione.
  • Decesso dell'assistito: chiusura dell'episodio, annullamento degli accessi pianificati e storno delle ore non erogate dalla liquidazione.
  • Accesso registrato offline con GPS assente o fuori tolleranza: non si paga a scatola chiusa e non si scarta a priori; serve uno stato "da riconciliare" con giustificativo della cooperativa.
  • Contestazioni: un canale formale in cui la cooperativa vede solo i propri assistiti, allega i giustificativi sulle ore contestate e riceve un esito tracciato.

Il ciclo mensile che regge

Il ciclo virtuoso è sempre lo stesso: chiusura del periodo, confronto automatico tra ore registrate e piano deliberato, evidenza degli scostamenti, giustificativi della cooperativa, prospetto approvato e solo allora liquidazione. C'è un motivo in più per farlo bene: gli stessi accessi alimentano il flusso SIAD verso la Regione, quindi un dato sbagliato costa due volte — nella liquidazione e nello scarto del record.

Una piattaforma come SanIA chiude questo cerchio in un unico ambiente: gli operatori delle cooperative registrano gli accessi dall'app, anche offline e georeferenziati; ogni cooperativa è un'utenza esterna limitata ai propri assistiti; il sistema confronta le ore con il piano CIA ed evidenzia gli scostamenti prima della liquidazione, e dagli stessi accessi nasce il flusso SIAD.

Fonti
Domande frequenti

Le risposte in breve

Le cooperative ADI devono usare per forza lo strumento del distretto?

Dipende dal capitolato. Ciò che conta è che i dati arrivino al committente con i campi minimi per accesso (data e ora, operatore e figura, attività, luogo, riscontro) e in un formato riconciliabile con il piano di cura. La strada più solida è dare alle cooperative accessi profilati sullo strumento del distretto, limitati ai propri assistiti.

Le ore erogate oltre il piano CIA vanno pagate?

Se non sono state autorizzate prima, non sono automaticamente liquidabili: serve una regola contrattuale che distingua gli accessi aggiuntivi autorizzati (per esempio dopo un peggioramento, con aggiornamento del piano) da quelli fuori piano, e un percorso di autorizzazione tracciato.

La georeferenziazione degli accessi domiciliari è un problema di privacy?

Va disciplinata: la finalità è la verifica della prestazione al domicilio, non il controllo continuo dell'operatore. Conviene prevederla nel contratto d'appalto e nelle informative, limitando la rilevazione al momento dell'accesso e gestendo i casi di GPS assente con lo stato "da riconciliare" e i giustificativi.

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